(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 - Supplemento ordinario n. 6 del 24 dicembre 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Esercizio provvisorio 1. Ai sensi dell'art. 66 dello Statuto regionale e dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), dal 1° gennaio 2020 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi, e' autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti nel disegno di legge regionale n. 68 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022), approvato dalla Giunta regionale in data 17 dicembre 2019. 2. Nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilita' finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011. 3. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, alle spese per garantire la continuita' del servizio fitosanitario regionale, alle spese per interventi collegati alle calamita' naturali, alle spese per la tutela dell'incolumita' pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti gia' stipulati e di bandi regionali di natura pluriennale, alle spese derivanti da subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di enti soppressi, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanita', ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese per investimenti collegati all'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), tra Governo e regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, alle spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi Comitati di sorveglianza. 4. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale e' autorizzata ad effettuare le variazioni del bilancio con provvedimento amministrativo previste dall'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 e dall'art. 10 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).